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LICEO di LUGO

Liceo Scientifico St. G. Ricci Curbastro con sez. annessa di Liceo Classico Trisi-Graziani

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A.S. 2020/2021

 

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 30/10/2020

Approvato dal Consiglio di Istituto il 3/12/2020

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata del Liceo, approvato dal Collegio docenti nella seduta del 30/10/2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del Sars- CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dall’Ufficio Scolastico Regionale;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/3 del 09/10/2020 che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).


 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

  1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto “Liceo Scientifico St. G. Ricci Curbastro con sez. annessa di Liceo Classico Trisi-Graziani”.
  2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei Docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità
  3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità
  4. Il Dirigente scolastico condivide con tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

 

Art. 2 - Premesse

  1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
  2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove
  3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie e secondo le procedure stabilite dall’Istituto.
  4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello,
  5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:
    • Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
    • La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
    • Lo sviluppo di competenze disciplinari personali;
    • Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, );
    • Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, ).
  6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
    • Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
      • Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
      • Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante.
    • Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
      • L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
      • La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
      • Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

 

  1. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione.
  2. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
  3. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.
  4. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
  5. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
    • Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
    • Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività
  6. Al fine di garantire il diritto allo studio, l’Istituto mette a disposizione degli studenti attrezzature tecnologiche e connettività, secondo la propria disponibilità e con le modalità organizzative previste.

 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

  1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:
    • Il Portale ARGO, alla quale afferiscono tutti i programmi gestionali in dotazione all’Istituto. Tra le varie funzionalità, i Registri Elettronici Didup e ScuolaNext consentono di gestire il Registro di Classe, il Registro del professore, l’Appello, la Programmazione didattica, le valutazioni orali, scritte e pratiche, le operazioni di scrutinio, l’orario, il calendario con annotazioni e promemoria, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni, la prenotazione dei colloqui scuola-famiglia.
    • La Google Suite for Education (o GSuite), fornita da Google agli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito
  2. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque proporre all’Istituto di integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. L’autorizzazione è disposta dal Dirigente Scolastico, sentito l’Animatore Digitale, sulla base dei seguenti criteri:
    • effettiva necessità della diversa applicazione, in quanto consente attività non implementate dalle piattaforme istituzionali;
    • temporanea necessità di ovviare a indisponibilità o malfunzionamenti delle piattaforme istituzionali;
    • l’applicazione deve comunque garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati
  3. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano e compilano il Registro di classe/registro personale in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni. Le lezioni verranno firmate come “Didattica Digitale Integrata” nel caso l’intero gruppo classe partecipi a distanza, o come modalità mista nel caso solo una parte del gruppo classe partecipi a distanza.
  4. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano nel campo “Compiti Assegnati”, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su ...) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

 

Art. 4 - Organizzazione della DDI

 

  1. Nel caso sia necessario rimodulare l’attività didattica in presenza, per l’intera scuola, per classi o gruppi di classi, o per singoli studenti o gruppi di studenti, ad esempio in caso di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, determinate a livello nazionale, regionale o territoriale (ad esempio dal Dipartimento di Salute Pubblica), il dirigente scolastico con proprio atto e tenendo conto dei criteri contenuti nel Piano della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e della normativa vigente, attiva la didattica a distanza, determina le modalità di presenza degli studenti e dei docenti a scuola, e stabilisce il quadro orario settimanale delle lezioni.

 

2.1 Nel caso sia necessario limitare l’attività didattica in presenza solo per singoli studenti o per un gruppo di studenti della medesima classe, viene attivata per loro la didattica a distanza, in modalità sincrona. Se il gruppo di studenti coinvolti supera la metà degli iscritti alla classe, l’intera classe passa alla didattica a distanza, come disciplinato nel comma successivo.

2.2 La programmazione delle AID in modalità sincrona per gli studenti che dovranno rimanere presso il loro domicilio segue il quadro orario settimanale ordinario delle lezioni.

  • Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica in modalità a distanza per uno o più gruppi classe, o per l’intera scuola, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue. il quadro orario delle lezioni determinato dal dirigente E’ lasciata facoltà ai docenti di sostituire parte delle loro AID in modalità sincrona con AID in modalità asincrona, che non deve in nessun caso superare un terzo dell’orario curricolare previsto per la disciplina e la classe d’insegnamento.
  • L’unità oraria delle AID, in modalità sincrona e asincrona, è ridotta a 45 minuti di lezione.
  • Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:
  • Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
  • Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
  • Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale
  • Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli
  • Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse
  • Lo studente è tenuto a consultare sulle piattaforme istituzionali, o comunque autorizzate, le consegne relative alle AID asincrone, ogni giorno da lunedì a sabato fino alle ore 14; le consegne postate dai docenti successivamente a tali termini avranno valore a partire dal giorno scolastico successivo (per esempio, una consegna postata mercoledì alle 17 dovrà essere consultata entro giovedì alle 14; una consegna postata sabato alle 17 dovrà essere consultata entro lunedì alle 14). I termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al sabato, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana e comunque nel rispetto del diritto alla

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

  1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante provvederà a creare l'evento sul calendario condiviso di Classroom con almeno 24 ore di anticipo, avendo verificato che non ci siano sovrapposizioni e che siano assicurati adeguati tempi di riposo tra le diverse videolezioni a tutela della salute degli
  2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante inviterà direttamente gli studenti interessati tramite apposita funzione di Calendar per le videolezioni a piccoli gruppi, mentre nel caso di incontri a partecipazione numerosa il link alla riunione Meet potrà essere condiviso mediante registro elettronico o mail istituzionale.
  3. All’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di apporre la sua firma e di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. Le lezioni verranno firmate come “Didattica Digitale Integrata” nel caso l’intero gruppo classe partecipi a distanza, o come modalità mista nel caso solo una parte del gruppo classe partecipi a distanza. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in
  4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
    • Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
    • Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello
    • In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in
    • Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (messaggio in chat, alzata di mano, emoticon, );
    • Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;

La partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari (per esempio, documentate difficoltà di connessione) e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

  1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base
  2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza utilizzando il calendario integrato per coordinare le diverse attività e lo spazio di archiviazione associato per condividere le risorse digitali con gli L'insegnante potrà utilizzare lo strumento Moduli per la raccolta di informazioni, lo svolgimento di sondaggi, la somministrazione di verifiche formative e/o sommative.
  3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare
  4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

  1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di
  2. Gli account individuali assegnati ad alunni, docenti, personale scolastico e familiari/tutori, sia dei Registri elettronici Didup e ScuolaNext che di G Suite, sono concessi in uso a determinate condizioni e possono venire sospesi e/o revocati in caso di violazioni delle stesse, se usati per compiere attività illecite o in caso di abusi. La sospensione cautelare può venire attuata dagli amministratori della piattaforma al momento in cui viene rilevato uno dei motivi sopracitati; per la revoca si procede, in base alla gravità del fatto, come nel caso di ogni altra sanzione disciplinare coinvolgendo il DS e/o il Pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della tutela dei dati personali e del ruolo svolto.
  3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni od
  4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti, integrato dalle REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN VIDEOCONFERENZA, allegate al presente regolamento, può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

 

  1. Nel caso si sospensione della frequenza di singole studentesse o studenti, dovuta a ragioni di cautela contro la diffusione dell’infezione da COVID-19, pur in assenza di prescrizioni del Dipartimento di Sanità Pubblica, è possibile richiedere al dirigente scolastico, con la procedura stabilita dalla scuola, la possibilità di attivare per loro la didattica a distanza. La richiesta, debitamente motivata, sarà valutata dal dirigente, ed in caso di accoglimento della stessa verrà attivata la didattica a distanza, secondo le modalità previste dall’art. 4 comma 2.1.
  2. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, attiva per gli studenti interessati una modalità di frequenza a distanza. Gli studenti parteciperanno alle stesse lezioni dei compagni in presenza, adoperando i loro account istituzionali e gli applicativi della piattaforma G-Suite adottata dall’Istituto. Gli studenti verranno registrati come presenti.

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

  1. Con riferimento alla normativa vigente, e in particolare alla nota M.I. 1934 del 26 ottobre 2020, i docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, che non si trovino in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, svolgeranno ordinariamente attività di docenza in DDI alle classi che si trovino anch’esse a seguire non in presenza la DDI.
  2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

  1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte
    1. le valutazioni formative, svolte in itinere dagli insegnanti anche attraverso semplici feedback orali o scritti;
    2. le valutazioni sommative, svolte al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento;
    3. le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di
  2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante potrà indicare i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il
  3. La valutazione è condotta applicando i criteri di valutazione elaborati dai dipartimenti e fatti propri dai docenti nelle programmazioni individuali e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto, con le seguenti integrazioni:

 

3.1 si potrà derogare per motivate ragioni dal numero indicativo minimo di verifiche sommative scritte previste dalle programmazioni dei Dipartimenti;

3.2 i Consigli di classe rimoduleranno la programmazione delle verifiche sommative scritte, che intendono svolgere in presenza nel caso ciò sia possibile, avendo cura di assicurare agli studenti un carico di lavoro sostenibile;

3.3 la valutazione sommativa degli apprendimenti realizzati con la DDI dovrà essere preferibilmente orale;

3.4 ai fini della valutazione intermedia e finale, le eventuali valutazioni sommative svolte a distanza in DDI che consistano in prove scritte, in considerazione dell’inevitabile effetto distorsivo dovuto al contesto, verranno valutate con un sistema ponderato, la cui formulazione il dirigente scolastico adotterà in base alla proposta tecnica elaborata dai Coordinatori di Dipartimento in rappresentanza del Collegio docenti;

3.5 in caso di rimodulazione della didattica in presenza per più di cinque settimane nel periodo valutativo, verrà proposto per tutte le materie, anche nella valutazione intermedia del primo periodo valutativo, il voto unico;

3.6 in caso di rimodulazione della didattica in presenza per l’intero gruppo classe per meno di cinque settimane nel periodo valutativo, resta valido, nel primo periodo valutativo, il doppio voto (scritto e orale), qualora sia previsto dalla disciplina;

 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

 

 

Art. 11 – Aspetti riguardanti la tutela dei dati personali

  1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa
  2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
    1. prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito web istituzionale;
    2. sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;
    3. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo; tutti gli impegni sottoscritti in tale Patto si intendono estesi anche alle attività riguardanti la

 

L’istituzione scolastica, con il supporto del RPD, ha verificato che, in applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 5 e 88 del Regolamento), le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI consentano il trattamento dei soli dati personali necessari alla finalità didattica, configurando i sistemi in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata vengano, anche accidentalmente, raccolte e da rispettare la libertà di insegnamento dei docenti. Il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "Didattica a distanza: prime indicazioni", - ha, infatti, precisato che "nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par.2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento."

Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali. Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l’alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l’utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. A tal fine si ricordano a tutti i partecipanti, attraverso uno specifico “disclaimer”, i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e penale. In generale, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI, in locale o in cloud, sia esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN VIDEOCONFERENZA

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate:

  1. l’utilizzo delle applicazioni di G Suite For Education – la piattaforma di e-learning adottata dall’Istituto - ha scopo esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;
  2. anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;
  3. nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;
  4. NON è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
  5. NON è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
  6. è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza, solo ed esclusivamente per le attività didattiche della Scuola;
  7. è vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
  8. è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a distanza.

 

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